# 5 – La stipula mutuo
Valutata positivamente la perizia dell’immobile e la relazione notaraile preliminare, la Banca conferma la disponibilità a fissare la stipula del mutuo. Generalmente, tra la prima richiesta di fattibilità e la stipula trascorrono da un minimo di 60 a un massimo di 90-120 giorni di calendario, per cui è sempre bene considerare questo lasso temporale prima di impegnarsi su una data definitiva per svolgere l’atto di acquisto di un immobile finanziato tramite mutuo. L’atto di mutuo ipotecario è firmato dal richiedente e dal procuratore della Banca di fronte al notaio, e prevede l’erogazione di una somma di denaro che il mutuatario si impegna a restituire con i dovuti interessi in rate mensili, secondo il piano di rimborso pattuito. Sull’immobile oggetto della compravendita viene iscritta un’ipoteca immobiliare a favore della banca, a garanzia del rimborso del mutuo erogato all’acquirente. Generalmente l’importo dell’ipoteca è compreso tra il 150% e il 200% dell’importo del mutuo, in quanto deve garantire non solo il capitale, ma anche gli interessi e le eventuali spese di giudizio che la banca potrebbe trovarsi a fronteggiare in caso di mancato rimborso. L’ipoteca si estingue automaticamente dopo 20 anni dall’iscrizione, ma può essere rinnovata dalla banca nel caso in cui il mutuo abbia una durata superiore. All’estinzione del mutuo la banca deve comunque provvedere alla cancellazione dell’ipoteca senza costi per il cliente ai sensi della legge 40/2007.
# 6 – L’erogazione mutuo
L’effettiva erogazione della somma mutuata può avvenire con due diverse modalità: contestualmente alla stipula del contratto di mutuo o in via differita al consolidamento dell’ipoteca.
- Erogazione contestuale alla stipula del mutuo: subito dopo la firma del contratto, il procuratore della banca consegna al mutuatario un assegno circolare (o dà disposizione alla banca di provvedere immediatamente al bonifico della somma concordata sul conto del cliente).
- Erogazione al consolidamento dell’ipoteca: la banca provvede all’erogazione della somma mutuata solo dopo aver ricevuto conferma dal notaio dell’avvenuta iscrizione ipotecaria oppure decorsi 10 giorni dalla stessa. In questo caso si dice che l’erogazione avviene al consolidamento dell’ipoteca. Questa soluzione viene preferita dalle banche nel caso in cui il mutuatario risulti un soggetto fallibile, in quanto mette al riparo dal rischio di un’eventuale azione revocatoria fallimentare che le impedirebbe di poter contare sull’immobile come garanzia in caso di mancato rimborso del mutuo da parte del cliente.